Impianti Termici – ai comuni le verifiche sul rendimento, ai distributori del gas quelle sulla sicurezza

 

Sulle caldaie controlli duplicati

 

Per i nuovi edifici e quelli ristrutturati, varata la certificazione energetica

 

Impianti di riscaldamento: grandi novità già vigenti o in vista. Sul fronte del risparmio energetico, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ha varato la certificazione energetica per i nuovi edifici e per quelli ristrutturati, ha diradati i controlli periodici sulle caldaie, soprattutto quelle termoautonome (passati a ogni anno a ogni due-quattro anni), ma in compenso ha previsto due nuovi formulari di “rapporto di controllo tecnico per impianto termico”, a seconda della potenza del generatore, che i tecnici debbono obbligatoriamente compilare dopo le verifiche. Essi riproducono sostanzialmente l’unico allegato H al Dpr 551/1999, una sorta di autocertificazione di compilazione facoltativa, inviando il quale era possibile evitare la maggior parte dei controlli esterni sugli impianti sotto i 35 kw (solo il 5% di chi lo spediva era sottoposto a ispezioni sul campo).

Sul fronte, invece, della sicurezza degli impianti a gas metano, la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 settembre 2005 n. 192 ne ha profondamente modificato un’altra, la n. 40 del 2004, che istituiva i controlli gestiti dalle aziende di distribuzione del gas prima sugli impianti di nuova attivazione e poi su quelli esistenti, con la possibilità di sospendere la fornitura in caso di irregolarità riscontrate nella messa a norma dell’impianto, lasciando letteralmente al freddo l’utente finale.

Paradossi. L’analisi dei due provvedimenti, permette di far emergere un’evidente contraddizione: la duplicazione dei controlli sugli impianti termici, con sprechi di forze e denaro (in parte a carico dell’utente finale).I controlli per il risparmio energetico ai sensi della legge n. 10 del 1991 e del Dpr n. 412 del 1993 sono affidati ai Comuni, se hanno più di 40 mila abitanti. Negli altri casi, alle Province. Sono fatti “sul campo”, unità immobiliare per unità immobiliare e riguardano le caldaie alimentate a qualsiasi tipo di combustibile. Quelli per la sicurezza, invece, sarebbero previsti dalla legge n. 46/90 da parte dei Comuni, ma non sono stati praticamente mai fatti. Unica eccezione quelli sugli gli impianti a metano, previsti dalla delibera dell’Autority ed effettuati dalle ditte distributrici del gas , ma esclusivamente sulla documentazione tecnicai (anche se, in teoria, i Comuni potrebbero rafforzarli con ispezioni in loco agli impianti). Il paradosso sta che i verificatori del risparmio non avrebbero in teoria i poteri e le competenze per accertare la sicurezza. Che poi accada localmente (come in effetti accade) che sconfinino dal loro ristretto ambito di azione, giungendo a sigillare gli impianti insicuri, è un altro paio di maniche. Resta il fatto che non è regolato nemmeno un flusso di informazioni incrociate tra i due attori delle verifiche.

Verifiche periodiche. Nel campo degli obblighi di manutenzione, il dlgs, anziché andare a modificare il Dpr 412/1993, la bibbia del risparmio energetico, “nasconde” nell’ allegato I delle disposizioni transitorie che coinvolgono quasi tutti gli impianti calore e rivoluzionano da capo a fondo uno dei principi-base: la periodicità dei ceck-up degli impianti. Si passa da un obbligo annuale delle visite dei tecnici (da annotare sul libretto di impianto , per le caldaie fino a 35 kw e su quello centrale per quelle con potenza termica maggiore) a tre diverse scadenze. E cioè ogni quattro anni, per le caldaie sotto i 35 kw con meno di 8 anni d’età, ogni due anni per quelle più “anziane” e ogni anno per quelle di potenza pari o superiore a 35 Kw. Resta il controllo semestrale del rendimento di combustione per i generatori con potenza superiore a 350 kw. In altre parole la grande maggioranza degli impianti termoautonomi (considerati i più inefficienti sia sul profilo della sicurezza che sotto quello del risparmio energetico) sarà meno verificata.

Compiti regionali E’ poi delegato alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano il compito di ispezioni sugli impianti con caldaie con età superiore a quindici anni, che dovranno comprendere la valutazione del loro rendimento medio stagionale e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere intrapresi. Le regioni stesse potranno promuovere la costituzione di catasti degli impianti, chiedendo a proprietari, inquilini, amministratori condominiali e terzi responsabili dell’impianto calore i dati necessari.

 

Controlli degli impianti termici a Milano

 

Sintesi dei risultati

Assenza di anomalie

4,15%

Anomalie di lieve entità

24,1%

Anomalie più gravi

14,04%

Anomalie abbastanza rilevanti

55,97%

Pericolo grave e immediato

1,74%

Problemi riscontrati

Ventilazione insufficiente

38,8%

Problemi di scarico e tiraggio

27,6%

Idoneità dei locali

9,2%

Tenuta degli impianti

8,2%

Impianti adduzione non a norma

7,1%

Allacciamento dell’appartamento

4,1%

Dispositivi di sicurezza

3,1%

Problemi di combustione

2%

 

Fonte: elaborazione Confappi su dati Aem Milano

 

 

Le verifiche di legge

 

 

 

Controlli dell'utente impianto***

Controlli di provincia o comune

Potenza impianto

prova di combustione (rendimento impianto)

manutenzione ordinaria

 

Inferiore 35 kw con meno di 8 anni di età

biennale (autocertificazione Modello H)

4 anni

biennale*

Inferiore 35 kw con meno di 8 anni di età

biennale (autocertificazione Modello H)

2 anni

biennale*

35 kw-350 kw con meno di 4 anni

annuale

annuale

biennale

più di 350 kw

due volte all'anno

annuale

biennale

 

* Tutti gli impianti termici, ma solo il 5% di quelli autocertificati

** Tutti gli impianti termici

*** L'inosservanza di questi precisi obblighi comporta una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28:

 

La “Carta” del rendimento

 

Entro il 7 ottobre 2006 tutti gli edifici nuovi dovranno essere dotati dell’Attestato di certificazione energetica”. Esso riguarderà le sue prestazioni di rendimento relative alla climatizzazione estiva e invernale, alla fornitura di acqua calda per usi igienici e sanitari, alla ventilazione e anche all’illuminazione, connesse a un uso standard dell’edificio. Se l’attestato fosse mancante, o non trasmesso all’acquirente, la compravendita di un edificio sarà nulla. Stesso discorso per un eventuale contratto di locazione. Sono poi previste ulteriori sanzioni (vedi tabella).

Ristrutturazioni. Questo è il fulcro del decreto legislativo 9 agosto 2005 n. 192 che dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Lo stesso attestato è anche previsto per gli edifici ristrutturati, ma con diversi gradi di applicazione:

1)integrale, come per gli edifici nuovi, nel caso in cui sia coinvolta una superficie utile superiore a 1.000 mq.

2)Applicata al solo ampliamento, qualora tale ampliamento riguardi una volumetria superiore al 20% dell’intero edificio esistente (nom delle singole unità immobiliari, quindi);

3)Limitata solo a specifici parametri nei casi di ristrutturazioni con superficie uguale o inferiore a mille metri quadrati, nuova installazione o ristrutturazione integale di di impianti, termici, sostituzione di caldaie.

Dall’ambito del Dlgs 192/2005 sono esclusi i fabbricati isolati di meno di 50 metri quadrati, quelli industriali, artigianali e agricoli, nonché gli immobili con vincolo storico-artistico-culturale e le ville e i complessi edilizi con vincolo ambientale.

Ambito La certificazione riguarderà comunque l’intero edificio, qualora l’impianto sia centralizzato, e un appartamento-tipo, qualora l’impianto sia termoautonomo. Avrà una validità massima di dieci anni, dopo i quali andrà rifatta. La scadenza sarà anticipata ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Nell’articolo 17, comunque, il decreto riconosce che, “per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome”, queste ultime potranno legiferare a loro piacere, mentre le regole nazionali opereranno solo fino al recepimento, da parte delle regioni stesse, della direttiva 2002/91/CE che è alla base del nuovo impianto normativo.

Criteri. Il decreto legislativo stabilisce che i metodi di calcolo delle prestazioni energetiche dovranno tener conto:

a) del clima esterno e interno;

b) delle caratteristiche termiche dell'edificio;

c) del tipo di impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;

d) del tipo impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;

e) dell’ impianto di illuminazione;

f) della posizione ed orientamento degli edifici;

g) dei sistemi solari passivi e di protezione solare;

h) della ventilazione naturale;

i) dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza..

Essi sono comunque rinviati a futuri decreti attuativi che dovranno essere emanati entro il 6 febbraio 2006 (termine ordinatorio, però). Andranno inoltre determinati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione i e l'ispezione degli impianti di climatizzazione., da aggiornare ogni cinque anni in funzione dei progressi tecnologici.

L’attestato dovrà essere un documento comprensibile che consenta al cittadino di valutare e confrontare la prestazione energetica ed essere corredato da suggerimenti sugli interventi più significativi ed economicamente convenienti per migliorarla.

Relazione tecnica Insieme all’attestato vede la luce (allegato E), a distanza di quindici anni dal suo varo normativo con l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, mai concretizzatosi nella realtà, anche la relazione tecnica sul risparmio energetico, asseverata dal direttore dei lavori e presentata al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (pena sanzioni e non accettazione della dichiarazione stessa).Il comune potrà eseguire controlli sul rispetto delle prescrizioni energetiche, sia in corso d’opera, .sia entro cinque anni dalla fine dei lavori, anche su richiesta (a pagamento) del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile.

Solare. Infine, nell’allegato D, il decreto emana una serie di raccomandazioni sulla realizzazione degli impianti solari termici e fotovoltaici, che riguardano l’ampiezza e l’esposizioni al sole dei tetti, i vani tecnici, i loro collegamenti con I collettori solari e I moduli fotovoltaico e l’obbligo all’allaccio con reti di teleriscaldamento se scorrono a meno di un chilometro di distanza.

 

 

Nuove sanzioni sull’inosservanza delle norme di risparmio energetico

 

Progettista che rilascia relazione tecnica non conforme a un futuro decreto delle Attività produttive)

30% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale

Progettista che rilascia relazione tecnica non veritiera (salvo che il fatto costituisca reato)

70% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale + comunicazione all’ordine o al collegio professionale per provvedimenti disciplinari conseguenti

Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere contestualmente alla dichiarazione di fine lavori

50% della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale + comunicazione all’ordine o al collegio professionale per i provvedimenti disciplinari conseguenti. La dichiarazione di fine lavori diventa comunque irricevibile dal Comune

Proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non esegue i controlli periodici dell’impianto

da 500 euro a 3.000 euro.

Operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non esegue a regola d’arte il suo compito, secondo la normativa vigente.

da 1.000 a 6.000 euro + comunicazione a Camera di commercio per provvedimenti disciplinari conseguenti

Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1

da 5.000 a 30.000 euro

Attestato di certificazione energetica non allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata

contratto con nullità che può essere fatta valere solo dal compratore

Attestato di certificazione energetica non consegnato al conduttore, in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale

contratto di locazione con nullità che può essere fatta valere solo dal conduttore

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

Metano – prorogati gli accertamenti minimi

 

 

Cambiano le regole delle verifiche degli impianti a metano effettuati dalle ditte di distributrici del gas: con la delibera 20 settembre 2005, n. 192, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha prorogato di un anno l’applicazione del numero minimo di accertamenti da parte dei distributori sugli impianti esistenti (salvo sanzioni) , facendoli scattare da ottobre 2007. Poi, con disposizioni transitorie, ha reso più semplici le procedure per dare il via libera ai nuovi allacciamenti in rete fino al settembre 2006.. Ricordiamo che la n. 192 è la terza, nonché la più radicale modifica della delibera n. 40/2004 che aveva istituito un ciclo di controlli sulla sicurezza degli impianti negli edifici, gestiti direttamente dalle aziende che distribuiscono il metano. Tali verifiche, sono esclusivamente documentali, non senso che consistono solo nell’accertarsi dell’effettiva esistenza di tutta la documentazione prevista dalla legge per i nuovi e vecchi impianti sulla sicurezza, in mancanza della quale si rischia la chiusura d’ufficio dei rubinetti per l’erogazione del combustibile. Cosa del tutto diversa sono le verifiche sul campo, con accesso appartamento per appartamento, organizzate dai comuni o dalle province (per i comuni sotto i xxx abitanti) , e volte non alla sicurezza ma al risparmio energetico di tutti gli impianti termici, qualunque sia il combustibile di alimentazione.

Le verifiche dei distributori del metano erano state scaglionate in tre fasi: la prima, iniziata l’1 ottobre 2004, riguardava gli impianti nuovi, la seconda, partita l’1 ottobre del 2005, quelli modificati o riattivati, la terza, in partenza l’1 ottobre 2006., quelli precedentemente esistenti.

Ed è stata, naturalmente, la fase della prima attivazione, ormai entrata in piena operatività, che creato i primi problemi, che tra l’altro hanno impegnato a tempo pieno il Comitato Italiano Gas , l’ente normativo, che a oggi è stato costretto a rispondere a oltre 3500 quesiti. Racconta Franco Castorina, segretario generale del Cig: “Una delle urgenze che hanno portato alla modifica della delibera n. 40 è stato il fatto che molti clienti finali che intendevano aprire una nuova fornitura hanno visto respinta la loro richiesta perché non avevano potuto esibire, insieme alla domanda di allacciamento, la dichiarazione di conformità del loro impianto. Tutto ciò perché non era stata loro consegnata o perché l’installatore non poteva rilasciarla (non era abilitato). Nei casi in cui tra l’edificazione della casa e la richiesta fossero passati mesi o anni, è capitato talora che la ditta installatrice non esistesse più perché fallita o chiusa.” Per sciogliere questo nodo, la delibera n. 192/2005 ha dato la possibilità (ma non l’obbligo) alle aziende di distribuzione di “accontentarsi” , fino al 30 settembre 2006, di una dichiarazione sostitutiva a quella di conformità e ha allungato tutti i termini delle procedure (vedi articolo a fianco)...

Gli ulteriori problemi sorti sono stati il ritardo negli allacciamenti nuovi dovuti a numerose concause. La prima è stato il :tempo troppo lungo lamentati dagli utenti per riceve dai venditori del gas i moduli e le istruzioni da inviare ai distributori. Per ovviare si è imposto al venditore di fornire i formulari al massimo entro due giorni, , anche mediante fax, posta proprietaria ed e-mail.; Un secondo ostacolo è stato la mancanza di spiegazioni chiare da parte del distributore che non ha voluto attivare l’impianto o ne ha sospeso l’attivazione. Si è quindi imposto di specificare in modo dettagliato i motivi di non conformità alle norme tecniche, onde eliminarli. .

Una terza scelta è stata colpire con più severità gli installatori che non hanno eseguito un impianto a regola d’arte o non sono starti diligenti nella compilazione della documentazione di legge, provocando danni agli utenti finali. Si obbliga in tal caso il distributore ad inviare alla competente Camera di Commercio una segnalazione del nominativo dell’installatore carente: dopo tre reiterate violazioni, la legge n. 46/1990 prevede la sospensione dell’abilitazione.

Vi sono poi state notevoli difficoltà nello stabilire contatti diretti tra l’installatore e le persone incaricate degli accertamenti, per risolvere gli eventuali problemi. Alcuni distributori infatti hanno attivato efficienti sportelli, altri (soprattutto alcune aziende più grandi e con vasta clientela) si sono limitati a caselle vocali attraverso le quali era difficile (e. talora, addirittura impossibile) ottenere un dialogo personalizzato.

Questa la documentazione necessaria per l’attivazione della fornitura gas, e che viene richiesta nelle verifiche documentali da parte dei distributori:

1)                                           richiesta di attivazione della fornitura gas (allegati A o C della delibera 40/2004 a seconda se si tratti i meno di impianto soggetto alla legge n. 46/1990);

2)                                           attestazione di corretta esecuzione dell’impianto da parte dell’installatore (allegati B o D per impianti soggetti o non soggetti alla n. 46/90);

3)                                           allegati all’attestazione (copia certificato requisiti professionali; relazione con tipologie materiali utilizzati; schema dell’impianto o, se richiesto dalle norme, progetto; riferimento a eventuali dichiarazioni di conformità precedenti) ,

4)                                           dichiarazione di conformità a sensi della legge n. 46/1990 (per gli impianti soggetti);

Per quanto attiene agli impianti in servizio, la sicurezza è valutata in base a questi quattro criteri:

1) corretta ventilazione rispetto al tipo e alla portata termica degli apparecchi;

2) idonea ventilazione dei locali;

3) efficienza degli scarichi dei fumi;

4) idoneità dei locali a contenere gli apparecchi e gli impianti.

L’adeguamento a questi quattro requisiti è definito dalle norme di sicurezza Uni-Cig, che possono prevedere ulteriore documentazione tecnica da allegare.

 

Percentuale di impianti gas esistenti da sottoporre a verifica

 

 

Anni termici (periodo compreso tra l’1/10 e il 30/9 dell’anno successivo)*

impianti obbligatoriamente da verificare

impianti che si possono verificare

%

Stima numero annuale impianti

%

Stima numero annuale impianti

2007-2008

1%

185.000

3%

550.000

2008-2009

2%

370.000

4%

740.000

anni successivi

3%

550.000

5%

925.000

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi (su stima Uni-Cig di 18,5 milioni di impianti termici)

 

 

Scadenziario di attivazione degli impianti nuovi

 

Questo è l’iter “regolare” per l’allacciamento al gas:

1) Il venditore pubblica sul proprio sito Internet i moduli per l’attivazione.

2) Alla richiesta di attivazione fornisce all’utente finale i moduli necessari tramite sportello o invio (entro due giorni dalla richiesta) via fax, posta elettronica o posta prioritaria.

3) Il cliente compila la “Richiesta di attivazione della fornitura di gas” fornitagli dal venditore (che l’ha, a sua volta, ricevuta dal distributore)

4) L’installatore compila la “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto” fornitagli dal venditore (che l’ha, a sua volta, ricevuta dal distributore)

5) Il cliente invia entrambi i moduli più gli allegati richiesti all’indirizzo del distributore fornitogli dal venditore.

6) Il distributore verifica la documentazione

7) In caso di accertamento positivo:

a) il distributore attiva la fornitura.

b) entro 30 giorni il cliente finale invia copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di utenza, controfirmata dall’installatore, ma senza gli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia (per gli impianti non regolati dalla legge 46/1990 una dichiarazione sostitutiva dell’installatore);

c) se la dichiarazione non perviene, il distributore invia entro 40 giorni un sollecito, precisando che se non perviene entro 30 giorni la fornitura verrà sospesa e indicando che gli verranno addebitati 30 euro di penale.

d) se non perviene ancora, sospende la fornitura e precisa che la riattivazione avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata

8) In caso di accertamento negativo:

a) il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data per l’attivazione della fornitura di gas, invia al venditore una comunicazione in cui notifica l’esito negativo e chiede una nuova richiesta di attivazione, con l’eliminazione delle non conformità riscontrate (che devono essere elencate);

b) il venditore comunica al cliente l’accertamento negativo.

A questo iter la delibera 192/2005 ha portato eccezioni, tramite norme transitorie valide fino al 30 settembre 2006, a patto che l’azienda di distribuzione decida di adottarle. Ha previsto che il cliente abbia tempo 180 giorni (e non 30) per l’invio della dichiarazione di conformità (o, per gli impianti non soggetti alla legge n. 46/90 della dichiarazione sostitutiva). Se è impossibile inviarla (perché, per esempio, la ditta installatrice ha chiuso i battenti), si fa rilasciare una dichiarazione da un altro installatore abilitato nella quale si attesta che sono state eseguite prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto, impegnandosi a non utilizzarlo fino a che tale collaudo non sia stato eseguito con esito positivo. Anche il termine di 40 giorni per il sollecito da parte della ditta di distribuzione del gas può essere elevato a 200 giorni.

 

Il conto alla rovescia

(regolamento dell’autorità dell’energia elettrica e del gas)

Dopo 255 giorni (minimi) dalla richiesta inevasa di invio della documentazione, l’impianto può essere sigillato d’autorità

 

 

Tempi minimi (giorni)

cosa accade

0

Arriva la richiesta di inviare i documenti di regolarità dell’impianto da parte del distributore

+ 150

Scade il primo termine per l’invio della documentazione. Il distributore può inviare un sollecito per raccomandata

+ 180

Termine previsto nel sollecito per l’invio della documentazione

+ 190

Secondo termine (reale) per l’invio della documentazione

+ 195

Il distributore notifica al comune il mancato invio della documentazione e al cliente l’invio della notifica

+ 255

La fornitura viene sospesa

 

 

 

 

Accertamenti da parte del distributore del gas e verifiche comunali: i costi rimborsati

(addebitati dal distributore del gas al venditore e da quest’ultimo “caricato” in bolletta all’utente finale

 

 

Tipo di prestazione

euro

Accertamento impianto portata termica fino a 34,8 Kw

40

Accertamento impianto portata termica da 34,8 Kw a 116 kw

50

Accertamento impianto portata termica oltre 116 kw

60

Mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti

15

Sospensione della fornitura gas

30

Verifica da parte del comune sugli impianti di utenza*

60

Penale al distributore “per ogni impianto di distribuzione o sua porzione” per la quale non rispetti la percentuale minima di verifica obbligatorie **

250

 

* su impianti controllati dal distributore nell’anno precedente, con esito positivo, o impianti per i quali l’utente finale non ha avuto l’assenso all’allacciamento

** vedi tabella 3. La penale non va caricata in bolletta all’utente finale.

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi (su delibera n. 40/2004)

 

 

 

La dimensione media degli operatori della distribuzione del gas

 

Numero utenti

Numero distributori

% utenti totali

% volumi totali di combustibile

 

 

 

 

>500.000

4

40%

32%

100.000-500.000

17

18%

19%

50.000-100.000

24

10%

11%

10.000-50.000

162

21%

25%

<10.000

567

11%

14%

Totale

774

100%

100%

 

Fonte: elaborazione Confappi su dati Autorità energia elettrica e gas